Condomini – Acqua

La dipendenza del genere umano dall’acqua è un argomento fuori discussione benché al giorno d’oggi sia necessaria un’opera di responsabilizzazione dell’uso e una maggiore sensibilizzazione di utenti finali e autorità per impedire lo spreco di un bene tanto prezioso.

Nel tempo la tecnica ha permesso all’uomo di avere l’acqua direttamente all’interno della propria abitazione mediante un sistema, in parte pubblico ed in parte privato, che dalla sorgente la fa sgorgare salubre e pulita dai nostri rubinetti.

In Italia la qualità dell’acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal DLgs 18 del 23 febbraio 2023 

Il DL 18 individua i responsabili incaricati del monitoraggio della qualità delle acque destinate al consumo umano fondamentalmente in due figure:

  • L’acquedotto
  • Il responsabile dell’edificio (il proprietario o l’amministratore, il Legale Rappresentante dell’azienda)

Ciascuna figura sarà responsabile della qualità dell’acqua per la porzione di impianto di competenza quindi l’acquedotto fino al punto di consegna (contatore) e il responsabile dell’edificio dal punto di consegna dell’acquedotto al punto di consegna all’utente finale.

Ne consegue che i due attori dovranno, ciascuno all’interno delle proprie competenze, effettuare periodicamente controlli che proteggano la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. 

COSA DICE IL DECRETO Lgs.  18/2023?

Le principali novità riguardano sia le responsabilità dei gestori del ciclo idrico integrato e degli altri soggetti interessati quali amministratori di condominio, esercenti di ristoranti, alberghi, centri sportivi, ecc., sia i parametri da monitorare con i rispettivi limiti.

L’ART. 2 definisce come «gestore della distribuzione idrica interna», “… il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.

L’ART. 5 stabilisce, al comma terzo, che “… per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati”.

L’ART. 9 dichiara che “… i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’Allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.”

SANZIONI:

L’ART. 5 al comma 5, prevede “… una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”