Direttiva macchine
- On 3 Ottobre 2023
In partnership con EMQ-DIN Srl
Un meccanico che si appresta a controllare un auto ponendosi sotto un ponte di sollevamento in officina o un operaio che sposta un carico utilizzando un paranco o azionando un carroponte sono solo alcuni esempi delle situazioni che si ripetono migliaia di volte ogni giorno nel nostro Paese durante le quali la vita del Lavoratore viene messa nelle mani di un macchinario: un malfunzionamento o il cedimento di un solo elemento costituente la macchina potrebbe essere fatale per la vita di una o più persone.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di monitorare le condizioni di lavoro dei propri lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08. Il Testo Unico per la sicurezza prevede che il Datore di Lavoro debba effettuare una serie di controlli e manutenzioni periodiche per prevenire l’insorgere di questo tipo di problemi.
In particolare l’articolo 71 prevede che Il Datore di Lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature […], idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Nell’art. 71 al comma 4 il decreto recita:
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Sempre nell’art. 71 ma al comma 11 si legge:
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo’ avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita’ di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita’ di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL puo’ avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro o il Dirigente che non ottemperino a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 potranno essere sanzionati con un’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €, oppure in funzione della gravità della situazione, con arresto da tre a sei mesi.
Il Datore di Lavoro o il Dirigente che non ottemperino a quanto stabilito al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 potranno essere sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 € a 1972,80 €.