Nel caso in cui nel Condominio sia presente un dipendente diretto (ad es. il custode, il giardiniere, etc) il Condominio diventa datore di lavoro nella figura dell’Amministratore pro tempore.
Il D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro prevede che il Datore di Lavoro crei un’organizzazione fatta di persone e sostenuta da mezzi e procedure volte ad impedire che l’attività lavorativa vada ad inficiare lo stato di salute del Lavoratore. Nel caso del Condominio con dipendente Il Datore di Lavoro è individuato nell’Amministratore ma vista la natura specifica dell’attività il decreto prevede un’applicazione semplificata, come indicato al comma 9 dell’art. 3: “ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III”.
Non è obbligatoria la stesura del Documento di Valutazione del Rischio ma la fornitura dei corretti DPI e la scelta degli argomenti da affrontare nei corsi di formazione come richiesto nel comma 9 dell’art. 3 del D.Lgs 81/08 rende imprescindibile l’esecuzione della valutazione del rischio.
I nostri tecnici supporteranno l’Amministratore Condominiale nel difficile compito di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
- Valutazione del rischio
- Sorveglianza periodica
- Formazione del Lavoratore
La valutazione del rischio negli ambienti condominiali
La Valutazione viene realizzata in forma scritta. Il documento riporta tutti i rischi ai quali il Lavoratore va incontro nell’esecuzione della propria attività, sia dal punto di vista degli ambienti lavorativi che delle mansioni svolte. Per ciascun pericolo presente vengono indicate le modalità con le quali tale pericolo viene mantenuto al di sotto della soglia di rischio e, se necessarie, le azioni di adeguamento corredate dalle relative tempistiche di messa in opera.
La sorveglianza periodica
La prima forma di analisi è di tipo documentale per verificare la presenza di tutte le certificazioni inerenti strutture e impianti presso lo studio. A seguire si procede con un sopralluogo annuale che verterà su:
- Ambienti di lavoro
- Dispositivi di Protezione individuale in dotazione al Lavoratore
- Presenza e consistenza della cassetta del Primo Soccorso
- Mansionario
- Attrezzature in uso al Lavoratore
A ciascun sopralluogo seguirà un verbale, che sarà inviato all’Amministratore e descriverà la situazione esaminata con lo stato di fatto e le eventuali non conformità riscontrate.
La formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08
Tutti i Lavoratori devono essere formati ed informati come indicato agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.
Per le attività a rischio Basso come quella del Custode Condominiale è previsto un corso di formazione costituito da due moduli, ciascuno della durata di 4 ore:
- Formazione generale.
- Formazione specifica.
Per ciascun modulo il Custode iscritto riceverà l’attestato di partecipazione, a condizione che:
- sia stato presente ad almeno il 90% delle ore totali del corso;
- abbia eseguito con esito positivo il test finale di ciascun modulo.