La responsabilità di quanto accade nelle parti comuni condominiali ricade sulla persona dell’Amministratore che pertanto deve garantire la salubrità degli spazi condominiali, sia per coloro che vi lavorano (dipendenti o fornitori) sia per coloro che vi abitano.
Come riportato sul “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”
Per il raggiungimento e mantenimento di tali adeguati livelli di protezione è fondamentale, a fronte di un Virus che sopravvive a lungo sulle superfici, che si proceda alla sanificazione periodica degli ambienti. La sanificazione affinché possa essere considerata tale dovrà essere eseguita da impresa abilitata con personale adeguatamente formato per l’esecuzione di una sanificazione certificata.
Approfondimento
Da sempre i nostri servizi volgono alla certificazione di strutture e impianti al fine di garantire la salute e la sicurezza delle persone e delle cose all’interno dei condomini.
In questo non semplice periodo storico la saluta e la sicurezza dei condomini dipende dalle condizioni di salubrità degli ambienti di vita e di lavoro. Per questo per la prima volta certifichiamo una procedura, ovvero la sanificazione degli ambienti comuni del condominio.
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emanato dal Ministero della Salute il 24 aprile 2020 l’Amministratore dovrà procedere periodicamente alla sanificazione degli ambienti comuni condominiali.
La sanificazione è una ben definita attività descritta nel DM 274 del 1997. Le aziende che effettuano sanificazione devono avere requisiti specifici in seno alla capacità economica finanziaria (art. 2 comma 1), alla capacità organizzativa (art. 2 comma 2) e soprattutto vantare nel proprio organico un PGT (art. 2 comma 3), ovvero un Preposto alla Gestione Tecnica che garantisca con la propria conoscenza, esperienza e professionalità acquisita sul campo o con studi (diploma di scuola superiore o diploma universitario o laurea in materia tecnica attinente) la corretta esecuzione dell’attività. La sanificazione comporta l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose come ad esempio ipoclorito di sodio, etanolo e perossido di idrogeno che se non correttamente utilizzate possono nuocere non solo ai microorganismi presenti ma anche a coloro che vivono/lavorano negli spazi condominiali, con conseguenze anche mortali.
Per questo l’incaricato, dotato delle attrezzature nonché dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuali) come previsto dal D.Lgs 81/08, concorderà la data e l’orario esatto della sanificazione delle parti comuni del condominio, in modo che durante l’operazione e per circa mezz’ora a seguire nessun dipendente del condominio, fornitore o condomino percorra il vano scala o utilizzi l’ascensore. Alla conclusione della sanificazione l’addetto lascerà affisso in bacheca o altro luogo visibile a tutti gli utenti del condominio l’attestato di avvenuta sanificazione.