A partire dal 6 maggio 2020 i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il decreto 25 gennaio 2019, contenente:
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il provvedimento va a modificare, quanto previsto dal vecchio DM 16 maggio 1987, n. 246/1987 ed introduce:
- i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini al fine di prevenire la propagazione del fuoco;
- nuove misure gestionali e di sicurezza all’interno degli stabili.
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.
In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà dunque adeguarsi entro:
- 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza;
- 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Per interventi di rifacimento delle facciate, ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.
Il provvedimento individua le nuove misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri).
Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione discriminate in funzione dell’altezza antincendio (definizione presente sul DPR 151/2011) e definite Livelli di Prestazione.
Livello di prestazione 0 – Altezza tra 12-24 m
In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni mediante documenti da ricevere e tenere in bacheca e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.
Livello di prestazione 1 – Altezza tra 24-54 m
Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata mediante documenti da ricevere e tenere in bacheca e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio.
In caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.
Livello di prestazione 2 – Altezza tra 54-80 m
In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme.
Livello di prestazione 3 – Altezza oltre 80 m
Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2 altre misure e figure gestionali in caso di emergenza.
In caso di non possesso delle misure di cui sopra, a cura dell’amministratore di condominio, lo stesso può essere sanzionato civilmente e punito penalmente mediante l’applicazione del D.Lgs. 758/98.