Aziende – Sicurezza sul lavoro

Una delle immagini simbolo durante l’epidemia del COVID19 è stata quella dell’infermiera che tiene in braccio la penisola in un atto materno di cura e protezione. Gli addetti alla sanità pubblica non sottraendosi al proprio dovere sono stati coloro che maggiormente hanno pagato il conto di questa emergenza Nazionale in termini di morti sul lavoro. In questa lotta contro un nemico invisibile e, all’inizio, sconosciuto è stato impossibile preparare per tempo i sistemi di prevenzione e protezione che hanno invece in seguito permesso a medici e non solo di tornare a lavorare in sicurezza.

La sicurezza sul lavoro è un tema da sempre molto dibattuto e che si intreccia inevitabilmente con mille altri problemi quali l’immigrazione clandestina, il lavoro nero, la criminalità organizzata.

La produzione legislativa sulla sicurezza sul lavoro è stata assai florida già a partire dal 1955 con il DPR 547, passando per la legge 626/94 fino ad oggi con il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08.

All’interno di ciascuna azienda nella quale sia presente almeno un Lavoratore il Testo Unico punta alla realizzazione di un Sistema di Prevenzione e Protezione dai Rischi che ha l’obiettivo di preservare il Lavoratore da tutti quegli elementi propri dell’attività lavorativa che possano in qualche maniera minacciarne la salute fisica e mentale. All’art. 2 si definisce Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Nell’insieme delle persone rientrano tutti i Lavoratori, alcuni dei quali devono semplicemente attenersi alle indicazioni impartite dal SPP, altri che invece vi rivestono un ruolo ufficiale, come i dirigenti, i preposti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli addetti antincendio e primo soccorso, oltre che figure che possono essere interne e/o esterne come il Responsabile de SPP (RSPP) o il medico competente (se previsto).

Fanno parte del SPP anche i mezzi antincendio, i dispositivi di protezione individuale (DPI), l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale, il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), le certificazioni delle strutture e degli impianti e le procedure che l’azienda deve porre in atto per mantenere il livello minimo di sicurezza prefissato.

Ciascuno deve contribuire attivamente secondo il proprio compito e il proprio ruolo, compreso il singolo lavoratore. E’ fuori dubbio invece che l’apice di questa struttura sia occupato da chi in azienda detiene il potere decisionale e di spesa ovvero il Datore di Lavoro responsabile di tutte le eventuali carenze in seno al tema della sicurezza dei propri lavoratori oltre che destinatario primario di tutte le sanzioni, siano esse di natura penale o amministrativa.